Le biblioteche dei paesi degli stati membri dell'UE possono digitalizzare i libri che hanno in catalogo senza il consenso dei proprietari dei diritti d'autore e metterli a disposizione delle postazioni di lettura elettroniche in loco, secondo quanto stabilisce la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul caso Technische Universität Darmstadt vs Eugen Ulmer. La sentenza pone dei limiti alla misura in cui un'opera può essere diffusa, ma resta comunque una piccola vittoria sia per le biblioteche che per i lettori.
Contesto
La Technical University of Darmstadt (Germania) ha digitalizzato i libri presenti nei suoi cataloghi, consentendo al pubblico di accedervi attraverso le postazioni telematiche presenti nella biblioteca. Ha inoltre permesso agli utilizzatori di salvare delle copie su dispositivi USB e stampare versioni cartacee complete o parziali. Tra i lavori digitalizzati uno è di proprietà dell'editore Eugen Ulmer KG, che si è opposto alla digitalizzazione. L'editore ha offerto all'università la possibilità di acquistare copie di ebook, ma l'università ha rifiutato. Eugen Ulmer ha quindi avviato un procedimento per la violazione del diritto d'autore.
Digitalizzazione senza il consenso
La Corte di Giustizia Federale Tedesca ha deciso di rinviare la questione alla CJEU, che ha stabilito che il gesto dell'editore di offrire un accordo per autorizzare la versione ebook non è sufficiente per escludere l'applicazione di una legge europea che dà agli stati membri la possibilità di autorizzare le biblioteche e altri enti educativi a rendere disponibili le opere protette sui terminali in loco. La corte ha ritenuto che “anche se il titolare dei diritti offre ad una biblioteca la possibilità di concludere un accordo di utilizzo per l'uso delle opere in suo possesso a determinate condizioni, la biblioteca può avvalersi della eccezione prevista per terminali appositi; altrimenti, la biblioteca non potrebbe realizzare il suo principale obiettivo di promuovere l'interesse pubblico al potenziamento della ricerca e dello studio privati.”
La corte ha anche rilevato che la digitalizzazione è spesso essenziale per rendere un lavoro davvero disponibile attraverso i suoi terminali in loco: “Il diritto delle biblioteche di diffondere, attraverso terminali appositi, le opere che fanno parte dei loro cataloghi rischierebbe di essere in gran parte insensato o inefficace, se esse non possedessero il diritto accessorio di digitalizzare le opere in questione.”
La CJEU ha stabilito che il diritto di comunicare non si estende al punto di autorizzare le biblioteche a consentire agli utilizzatori di stampare versioni cartacee di opere digitalizzate o salvarle su dispositivi USB per l'accesso privato all'esterno.
Puoi visionare il caso completo e la sintesi della decisione dell'avvocato generale qui.
Il testo della sentenza della CJEU è disponibile qui; l'opinione dell'avvocato generale è disponibile qui.