La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) ha deliberato sul caso Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary sostenendo che le autorità ungheresi, nel rifiutarsi di garantire l'accesso all'informazione, abbiano violato l'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU).
Accesso all'informazione
Il caso riguarda il rifiuto delle autorità ungheresi di fornire all'ONG Hungarian Helsinki Committee informazioni sull'attività dei difensori d'ufficio. Il rifiuto è stato motivato dal fatto che le autorità considerano tali informazioni dei dati personali che non possono essere divulgati ai sensi della legge ungherese.
Per la Corte EDU l'Hungarian Helsinki Committee aveva bisogno delle informazioni richieste in qualità di ONG per poter concludere una ricerca sul funzionamento del sistema della difesa d'ufficio. La ricerca realizzata dall'ONG era volta a contribuire al dibattito su un tema di interesse generale.
"Negando l'accesso alle informazioni richieste, che erano pronte e disponibili, le autorità nazionali hanno compromesso l'esercizio delle libertà dell'ONG ricorrente di ricevere e comunicare informazioni, in piena violazione dell'art. 10,” ha stabilito la Corte.
La Corte EDU ha sottolineato che l'oggetto della ricerca era l'efficacia del sistema della difesa d'ufficio in Ungheria, argomento strettamente connesso al diritto fondamentale ad un processo giusto e rapido. La corte ha evidenziato anche che, con lo studio, l'ONG intendeva esplorare la sua ipotesi che nomine ricorrenti degli stessi avvocati siano disfunzionali, cosa che metterebbe in dubbio l'adeguatezza dello schema esistente.
'Margine di apprezzamento'
La corte di Strasburgo ha stabilito che il diritto alla privacy dei difensori d'ufficio non sarebbe stato scalfito soddisfacendo la richiesta dell'organizzazione, perché i dati non riguardavano informazioni al di fuori del pubblico dominio. La corte ha aggiunto che in questo caso specifico, qualunque restrizione alla pubblicazione da parte dell'ONG – che intendeva rivolgersi ad un ampio pubblico – avrebbe dovuto essere attentamente valutata.
Alla fine la corte ha rilevato che gli argomenti delle autorità ungheresi fossero insufficienti a dimostrare che la restrizione alla libertà di informazione dell'ONG fosse “necessaria in una società democratica.”
La Corte ha stabilito che, in riferimento al “margine di apprezzamento” dello stato, non ci fosse una relazione proporzionata tra la limitazione alla libertà di informazione da un lato (il rifiuto di fornire i nomi dei difensori d'ufficio, così come la durata della loro nomina a difensori d'ufficio in specifici distretti), e l'obiettivo (la tutela dei diritti degli avvocati coinvolti) dall'altro lato.
Con 15 voti a favore e 2 contrari, la sentenza ha riscontrato una violazione dell'art. 10 della Convenzione Europea sui Diritti Umani (libertà di espressione).