Nel 2016 le autorità svizzere hanno deciso di rimandare in Italia un cittadino etiope di 29 anni curato in svizzera dal 2012 a seguito di torture subite nel paese di origine. Il Comitato delle Nazioni Unite Contro la Tortura (CAT) ammette il caso nel 2016 e oggi decide che, con il rinvio del rifugiato in Italia, la Svizzera avrebbe violato gli Articoli 3, 14 e 16 della Convenzione Contro la Tortura. Nello specifico, l’Articolo 3 afferma: “Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura”.
Imprigionato e torturato in Etiopia
Nel 2005 Adam Harun è stato imprigionato in Etiopia perché, a seguito dell’uccisione di sua sorella presso l’Università di Mekele, in Etiopiaso, era divenuto un sostenitore del gruppo etnico africano Oromo. Secondo il rapporto del CAT, mentre era dietro le sbarre Harun è stato torturato, riportando ferite “principalmente ai genitali e all'addome”. Rilasciato a causa del suo stato di salute deteriorato, è stato informato che sarebbe stato nuovamente imprigionato una volta guarito. Nel giugno 2008 è fuggito in Europa. Soccorso in Italia e ricoverato per tre mesi in ospedale a Roma, nel 2009 ha ottenuto lo status di rifugiato e un Permesso di soggiorno di cinque anni. Viene mandato in Toscana, a Grosseto, per ulteriori cure mediche, anche se successivamente ha riferito di non aver ricevuto un trattamento adeguato.
Le autorità svizzere sostengono che il rifugiato dovrebbe essere rimandato in Italia
Visto lo stato di sua salute, Harun è partito per la Norvegia nel 2012, dove ha ricevuto maggiori cure. Tuttavia, la Norvegia ha chiesto alle autorità italiane di riportarlo indietro, dato che aveva ottenuto lo status di rifugiato in quel paese. Una volta tornato in Italia, Harun ha dichiarato che le autorità italiane hanno confiscato i suoi documenti. Successivamente, nel luglio 2012, si è recato in Svizzera, dove è stato curato per due anni. Nel 2014 le autorità svizzere hanno deciso di rimandarlo in Italia, anche se il suo medico in Svizzera ha dichiarato che, in vista del follow-up medico e del legame che il paziente aveva stabilito con lui, Harun non avrebbe dovuto lasciare il paese. L'8 luglio 2016, Harun ha presentato un’istanza al Comitato ONU Contro la Tortura per chiedere l’annullamento del trasferimento in Italia.
Caso presentato al Comitato delle Nazioni Unite Contro la Tortura (CAT)
Il richiedente asilo ritiene che la decisione delle autorità svizzere di rimandarlo in Italia vìola l'articolo 14 del CAT, che stabilisce quanto segue: “Ogni Stato Parte, nel proprio ordinamento giuridico, garantisce alla vittima di un atto di tortura il diritto ad una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile.” Il suo trasferimento in Italia significherebbe anche la violazione di principio del “non respingimento" di cui all'articolo 3, che si concentra sul fatto che “Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.”
Il medico svizzero di Harun ritiene che un ritorno in Toscana significherebbe essere abbandonato a se stesso, senza fissa dimora, con accesso limitato alle cure mediche. Inoltre, a seguito dell'attuale crisi migratoria e della nuova dinamica politica italiana, l'Italia non è più in grado di fornire ai richiedenti asilo cure mediche essenziali.
La corte svizzera respinge l’appello del Sig. Harun ma la CAT lo sostiene
Il Tribunale amministrativo federale svizzero ha affermato che, sebbene le condizioni del signor Harun siano preoccupanti, il suo trasferimento in Italia non significa che non sarà curato e che "la Convenzione non obbliga la Svizzera a porre rimedio alle disparità tra il suo sistema sanitario (. ..) e quello italiano".
Il Comitato Contro la Tortura ha sottolineato l'importanza di principio del “non respingimento" proposto dalla CEDU (la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e il "divieto di trasferire una persona in uno Stato in cui è a rischio di maltrattamenti". In conclusione, il Comitato ha ritenuto che il trasferimento di Adam Harun in Italia costituirebbe "una violazione del terzo articolo della Convenzione Contro la Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti". Alla luce di ciò, la Svizzera non può riportare forzatamente il signor Harun in Italia.