Jessy Saint Prix, di nazionalità francese, è arrivata nel Regno Unito nel 2006 in cerca di lavoro. Lo ha trovato prima come assistente universitaria e poi come insegnante presso un asilo nido. E' rimasta incinta mentre lavorava all'asilo e ha smesso di lavorare due mesi prima della data presunta del parto, dal momento che il lavoro era diventato troppo stressante per il suo stato fisico.
Ha cercato un nuovo lavoro, meno impegnativo dal punto di vista fisico, ma senza successo, così in seguito ha fatto richiesta di sostegno al reddito. La sua domanda è stata respinta poiché è stata definita una "persona dall'estero" piuttosto che un membro disoccupato della forza lavoro. Ha ripreso il lavoro tre mesi dopo il parto, parallelamente ha impugnato il rigetto della sua richiesta in tribunale, vincendo in primo grado e perdendo in appello. Si è quindi appellata alla Corte Suprema, la quale ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia Europea.
La Corte Suprema del Regno Unito ha chiesto alla CGUE di chiarire se una donna che interrompe il lavoro o la ricerca di un impiego per via delle limitazioni dovute alla gravidanza o al post parto mantenga lo status di lavoratrice secondo la legge dell'UE. Il 19 giugno 2014 la Corte di Giustizia ha deliberato in favore di Saint Prix, sostenendo che una persona mantiene il suo status di lavoratore se è temporaneamente impossibilitata a lavorare a causa di malattia o infortunio, se è involontariamente disoccupata (sotto certe condizioni) o se sta seguendo dei corsi di formazione professionale correlati a precedenti impieghi (a meno che non si trovi in situazione di disoccupazione involontaria), e che le donne incinta devono essere incluse in queste circostanze.
La Corte ha sottolineato che la direttiva di riferimento, 2004/38/EC, non stabilisce in maniera esaustiva l'elenco di circostanze e la gravidanza non è espressamente inclusa. La Corte ammette che la gravidanza è una condizione fisiologica non correlabile alla malattia, ma che la legge dell'UE sulla definizione di "lavoratore" vada interpretata in senso ampio. La legge europea garantisce già una serie di tutele alle donne durante la gravidanza, come il congedo di maternità, e consentire loro di mantenere il proprio status di lavoratrici è soltanto un'estensione di tali tutele. In più, rimuovere ad una donna lo status di lavoratrice potrebbe disincentivarla dall'esercizio del suo diritto alla libertà di movimento se lei presumesse di rischiare di perdere la tutela del lavoro in uno stato membro dell'UE.
La Corte di Giustizia ha stabilito quindi che l'Articolo 45 del Trattato di Lisbona (libertà di movimento dei lavoratori) vada applicato alle donne incinta, a condizione che ritornino al lavoro entro un tempo ragionevole dopo il parto. Quindi, Saint Prix avrebbe dovuto poter mantenere il suo status di lavoratrice nel Regno Unito, e i tribunali hanno sbagliato nel deliberare contro la sua richiesta di sussidio per disoccupazione.