Nel 2016, una famiglia siriana, una coppia e due figli, ha cercato di sopravvivere sotto le bombe e gli spari ad Aleppo. Costretti all'esilio, i genitori sono riusciti a richiedere il visto presso l'ambasciata belga a Beirut, Libano. Dopo che lo Stato belga si è rifiutato di rilasciare loro il visto, la famiglia si è appellata al Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri e ha vinto. Ma il Belgio persiste e continua a rifiutare il visto, nonostante la decisione del tribunale che ha ordinato al Belgio di ammetterlo. Alla fine la famiglia si è rivolta alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Lega per i diritti umani (LDH) e la Federazione internazionale per i diritti umani (Fédération internationale des droits humains,FIDH) insieme ad altri 11 Stati membri, sono intervenuti nella difesa della famiglia siriana.
Le tre questioni chiave
La Corte ha dovuto decidere su tre questioni:
- Lo Stato belga era tenuto a rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) quando la famiglia che ha fatto la richiesta d’asilo non si trovava sul suo territorio?
- Il Belgio ha violato l'articolo 3 della CEDU, che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, lasciando consapevolmente questa famiglia senza aiuto sotto le bombe di Aleppo?
- Il diritto di accesso alla giustizia (Articolo 6) era stato violato dallo stato belga, che ha ignorato la decisione del Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri continuando a rifiutare di emettere il visto alla famiglia?
La Corte ha risposto solo alla prima questione, e in negativo
Il 5 maggio 2020 la Corte europea dei diritti dell'uomo, riunitasi come Grande Camera, ha dichiarato inammissibile il ricorso della famiglia.
La Corte ricorda che l'Articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (sull'obbligo di rispettare i diritti dell'uomo) limita il suo campo di applicazione alle persone che rientrano nella giurisdizione degli Stati parti della Convenzione. Nel caso di specie, essa constata che i ricorrenti non erano soggetti alla giurisdizione del Belgio. La Corte ritiene pertanto che il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti sia generalmente riservato a coloro che hanno già raggiunto l'Europa. La Corte ritiene inoltre che l'Articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto a un processo equo) non si applichi al caso concreto: l'ingresso nel territorio belga, che sarebbe derivato dalla concessione di visti, non comporta un diritto di natura "civile" ai sensi dell'Articolo 6 § 1; si tratta di un diritto amministrativo.
Le ONG hanno presentato contrapposizioni
Nel loro intervento volontario dinanzi alla Corte, LDH e FIDH hanno piuttosto sostenuto che, in primo luogo, l'Articolo 1 si applicava in questo caso. Infatti, uno Stato che riceve una domanda d'ingresso o di residenza sul proprio territorio esercita necessariamente la propria giurisdizione quando si occupa di tale domanda, indipendentemente dal fatto che lo Stato agisca o meno attraverso la propria ambasciata. Se esiste un rischio di trattamento contrario all'Articolo 3, lo Stato deve adottare le misure appropriate per proteggere la persona a rischio. Date le circostanze di questo caso particolare, tali misure possono comportare la concessione di un visto d'ingresso o la ricerca di una soluzione alternativa.
In secondo luogo, le ONG sostengono che l'Articolo 6 potrebbe essere applicato dal momento in cui i tribunali civili si sono occupati del caso (per ottenere l'esecuzione delle decisioni amministrative che hanno ordinato al Belgio di concedere i visti).
Non possiamo fare altro che lamentarci di questa opportunità sprecata. Negli ultimi anni, migliaia di persone sono morte cercando di raggiungere l'Europa. La Corte avrebbe potuto porre fine a questa tragedia ricordando agli Stati europei l'obbligo di permettere a chi vuole sfuggire alla tortura, ai trattamenti inumani e degradanti (proibiti dall'Articolo 3 della CEDU), di entrare legalmente nei loro territori.
In concreto, le persone che sono a rischio di tortura e morte nel loro Paese d'origine hanno solo due opzioni: strade illegali e trafficanti, o visti umanitari che permettono loro di lasciare legalmente il loro Paese d'origine e di chiedere asilo (ma il visto non è garantito). Eppure, tutti gli Stati europei stanno punendo l'immigrazione clandestina e chiudendo le frontiere. Pertanto, i visti umanitari rimangono l'unico canale legale possibile. Senza di essi, il diritto d'asilo è solo un bel principio senza alcuna sostanza.
Affermare che il Belgio non era responsabile perché questa famiglia non si trovava sul suo territorio equivale a concordare che le persone esposte alla morte e ai trattamenti disumani devono rivolgersi ai contrabbandieri e ai trafficanti di esseri umani e percorrere pericolose strade di esilio per rivendicare il loro diritto alla protezione. Questo è semplicemente inaccettabile. Sebbene la decisione emessa dalla Corte possa avere una base giuridica, non risolve la questione della responsabilità collettiva degli Stati firmatari della Convenzione di mantenere il loro impegno e di fornire protezione alle popolazioni che fuggono da condizioni insopportabili nel loro paese d'origine.
Firmatari:
Ligue des droits humains
Fédération internationale pour les droits humains