Bruxelles, 26 marzo 2020
Cari membri del Parlamento,
Caro Primo Ministro,
Cari Ministri,
La Lega per i diritti umani (LDH) è ben consapevole del fatto che ci troviamo di fronte a una grave crisi sanitaria, che richiede l'attuazione di misure eccezionali per arginare la diffusione di Covid-19, rallentare il contagio e quindi preservare la capacità del sistema sanitario di affrontare questo virus. Come la LDH ha potuto ricordare nei giorni scorsi, il diritto alla vita e il diritto alla salute sono diritti fondamentali. Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere questi diritti nel contesto dell'attuale pandemia di coronavirus.
Tuttavia, la LDH deve anche ricordare che, nell'attuazione di questi obblighi e nell'organizzazione di misure eccezionali, tutti gli Stati devono fare attenzione a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà e dello stato di diritto.
In primo luogo, garantire il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti e delle libertà significa riconoscere il notevole divario tra l'attuale funzionamento delle nostre istituzioni e il normale funzionamento di una democrazia. Da un lato, la divisione dei ruoli tra Governo e Parlamento è stata profondamente modificata a livello degli organi federali con l'adozione di decreti e ordini che garantiscono poteri speciali. Sarà presto il caso a livello federale dell'adozione di una legge che autorizza il re del Belgio ad approvare misure per combattere la diffusione del coronavirus. D'altra parte, le misure già in vigore (sulla base dei decreti del 13 e 18 marzo 2020) comportano notevoli restrizioni dei diritti e delle libertà. Il disegno di legge, che sarà votato oggi, non prevede di per sé restrizioni ai diritti e alle libertà, ma autorizza il Governo ad adottare misure che potrebbero coinvolgere limitazioni simili.
L'adozione di ulteriori misure di confinamento, la limitazione dei contatti tra persone della stessa famiglia, la chiusura di scuole, università e istituti di istruzione superiore, l'"adattamento" del funzionamento del sistema giudiziario comportano, per definizione, limitazioni dei seguenti diritti: il diritto a un processo equo (articolo 6 della CEDU), il diritto alla vita privata e familiare (articolo 8 della CEDU e articolo 22 della Costituzione), il diritto alla libertà di religione (articolo 9 della CEDU e articolo 19 della Costituzione), il diritto alla libertà di riunione e di associazione (articolo 11 della CEDU e articoli 26 e 12 della Costituzione), e persino il diritto a un ricorso effettivo (articolo 13 della CEDU). Tali misure possono anche violare il principio di uguaglianza e non discriminazione (articoli 10 e 11 della Costituzione e articolo 14 della CEDU), in quanto potrebbero, nonostante il loro aspetto neutrale, mettere alcune persone o gruppi di persone in una situazione di particolare svantaggio.
In secondo luogo, se il divario che stiamo vivendo tra l'attuale funzionamento delle nostre istituzioni e la tutela dei nostri diritti e delle nostre libertà è accettabile per rispondere all'emergenza, dobbiamo a tutti i costi evitare che l'eccezione diventi la regola, rendendo così troppo facile sfruttare le nostre paure relative alla pandemia. Se vogliamo che lo Stato di diritto, già minacciato prima della crisi di Covid-19, sopravviva, è fondamentale rispondere facendo una chiara distinzione tra urgenza e normalità. In primo luogo, ciò significa ricordare i principi che regolano il normale funzionamento delle nostre democrazie e le ragioni per cui ci si discosta da essi. In secondo luogo, dobbiamo sempre specificare, in modo chiaro, preciso e rigoroso, gli obiettivi perseguiti dalle misure eccezionali che vengono adottate, e attenersi a tali obiettivi. I poteri speciali concessi nell'ambito della lotta contro la pandemia non dovrebbero essere utilizzati per perseguire altre politiche. In terzo luogo, le misure eccezionali dovrebbero essere sempre ben limitate nel tempo. È indispensabile che i decreti sui poteri speciali indichino la durata delle misure adottate. La durata delle misure eccezionali non deve superare quanto necessario per affrontare la limitazione della diffusione del coronavirus. Quattro, per quanto riguarda l'eventuale estensione dell'autorizzazione del Re all'esercizio di poteri speciali, essa deve essere effettuata, come sottolinea la Sezione Legislativa del Consiglio di Stato, in conformità con la Costituzione, attraverso la legislazione. In quinto luogo, è importante rispettare le condizioni stabilite per i poteri speciali, come ricordato dalla Sezione Legislativa del Consiglio di Stato nel suo parere del 25 marzo 2020.
In terzo luogo, in situazioni eccezionali, i controlli esercitati sui governi da parlamenti, giudici, stampa e società civile sono cruciali. Per quanto riguarda i vari meccanismi dei poteri speciali e le misure eccezionali già decise con il Regio decreto del 13 e 18 marzo 2020, si dovrebbe fare tutto il possibile per garantire un certo grado di controllo parlamentare sulle misure eccezionali decise dal governo. Questo controllo parlamentare dovrebbe diventare una realtà prima della scadenza del periodo dei poteri speciali, e dovrebbe assumere la forma di un adattamento dei meccanismi di controllo politico alla particolare situazione che stiamo vivendo.
Allo stesso modo, è fondamentale preservare il diritto a un'effettiva tutela giuridica e garantire il controllo giurisdizionale delle misure adottate. Devono essere garantiti il rispetto del diritto ad un processo equo, il diritto ad un ricorso effettivo, i diritti della difesa, la non retroattività delle sentenze e la legalità delle sentenze. A questo proposito, la LDH esprime la sua preoccupazione per gli articoli 5, §1, 7°, del disegno di legge che conferisce poteri speciali al Re del Belgio, che gli permette di "adattare" l'organizzazione dei tribunali e della pubblica procura, nonché le regole di giurisdizione e di procedura. Questa autorizzazione concessa al Re non è di per sé sufficientemente controllata ed è molto pericolosa. Anzi, conferisce al governo il potere di "adattare" completamente il potere giudiziario.
È necessario che, al di là della considerazione dei "diritti delle parti", il legislatore specifichi l'ambito della delega qui stabilita e stabilisca condizioni più rigorose per il suo esercizio. Come ricorda la Sezione Legislativa del Consiglio di Stato nel suo parere del 25 marzo 2020, è necessario ricordare che questi "adattamenti" devono essere effettuati nel rispetto dei principi fondamentali di indipendenza e imparzialità della magistratura e nel rispetto dei diritti di difesa delle parti. Questa legge intende dare al governo il potere di modificare la procedura e la competenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi. Nella sua forma attuale, questa responsabilizzazione è anche molto pericolosa. È imperativo che il legislatore indichi in modo chiaro e preciso l'obiettivo perseguito da tale conferimento e che sia inquadrato in modo da non violare il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, diritto garantito dalla Costituzione, dal diritto europeo e dal diritto internazionale. Infine, è fondamentale preservare, e persino rafforzare, la capacità della stampa di esercitare la sua funzione di "cane da guardia" della democrazia, così come proteggere la possibilità per la società civile di monitorare l'azione del governo. Occorre garantire la trasparenza e la disponibilità dei dati relativi a Covid-19.
In quarto luogo, occorre fare ogni sforzo per garantire che le misure eccezionali non comportino restrizioni ingiustificate dei diritti e delle libertà. Limitazioni significative del diritto alla privacy e del diritto all'istruzione, in particolare, devono rispettare le condizioni stabilite dal diritto costituzionale e internazionale. In primo luogo, le restrizioni dei diritti e delle libertà volte a combattere la diffusione di Covid-19 devono essere basate su un testo normativo chiaro, preciso, generale, non retroattivo, accessibile e pubblicato. In secondo luogo, tali misure devono perseguire un obiettivo legittimo (tutela della salute, dell'ordine pubblico, dei diritti e delle libertà altrui). In terzo luogo, queste restrizioni dovrebbero essere proporzionate. Ogni misura dovrebbe essere in grado di soddisfare l'obiettivo legittimo che è stato fissato dal suo autore e dovrebbe essere utile, cioè non deve essere disponibile nessun altro provvedimento meno pregiudizievole per i diritti e le libertà. Infine, deve essere effettuato un corretto equilibrio degli interessi.
In quinto luogo, è necessario evitare che le misure adottate portino a una diminuzione del livello di protezione richiesto dallo Stato per proteggere i diritti e le libertà. A questo proposito, l'articolo 3 della legge sui poteri speciali mira a limitare la portata di questi poteri, prevedendo che essi non possano pregiudicare la protezione sociale esistente e il potere d'acquisto delle famiglie. In linea di principio, la tutela e la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali è responsabilità del legislatore e non dell'esecutivo. In questo contesto attuale, e date le circostanze eccezionali e la portata dei poteri concessi, è necessario che il legislatore specifichi che le misure dovrebbero rispettare non solo il “principio di standstill” (che vieta qualsiasi ingiustificata battuta d'arresto significativa nella tutela dei diritti economici, sociali e culturali), ma anche altre linee guida più impegnative.
In sesto luogo, è necessario adottare misure eccezionali per affrontare le situazioni di disuguaglianza vissute dalle persone più precarie, create o rafforzate da questa grave crisi sanitaria. Nella stessa prospettiva, è anche necessario adottare misure che garantiscano condizioni di lavoro sicure e dignitose a tutti i lavoratori, soprattutto a quelli più precari.
In tempi di crisi, il rispetto di tutti i diritti fondamentali è essenziale e la LDH intende continuare a esercitare il suo ruolo di vigilanza. Lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono - e rimarranno - il quadro per l'esercizio dei poteri. Essi dovrebbero costituire gli obiettivi di queste misure eccezionali e garantire il diritto alla vita e alla dignità per tutti.