I debiti e gli obblighi derivanti da procedimenti di divorzio possono essere assolti nel modo scelto dai debitori, ha dichiarato la Corte europea dei diritti dell'uomo in una sentenza che estende al recupero dei crediti le disposizioni in materia di diritto di proprietà.
La villa a Valbonne
Bernard Milhau e D.P. avevano concordato la separazione dei beni coniugali quando si sono sposati nel 1970. D.P. ha presentato istanza di divorzio dal marito nel 2001, chiedendo l'assegnazione di proprietà per un valore di oltre 1.000.000 €. Mr. Milhau possedeva molti immobili, che rappresentavano la sua principale fonte di reddito, e per questo motivo voleva risolvere tutte le richieste monetariamente anziché attraverso la cessione dei beni.
Nel corso del procedimento di divorzio, il signor Milhau ha acquistato una villa a Valbonne, da lui valutata 228.000 €. Poco dopo l'acquisto il giudice civile francese ha concesso il divorzio, assegnando la villa a D.P. come parte della sua compensazione. Mr. Milhau ha presentato appello e ha vinto. La Corte d'appello ha infatti stabilito che il risarcimento di D.P. fosse eccessivo e l'inclusione della villa di Valbonne ingiusta, poiché acquisita nel corso del procedimento di divorzio. Al posto della villa, D.P. si è aggiudicata 200,00 €.
D.P. ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione francese, che ha stabilito che la villa dovesse essere considerata di proprietà comune e assegnata a lei. Questa sentenza ha concluso il procedimento di divorzio, ma il signor Milhau ha tentato di riaprire le procedure e ha chiesto alla Corte Costituzionale se la norma del diritto di famiglia francese che vieta ad un debitore di decidere quale parte dei suoi beni usare per per pagare i debiti fosse incostituzionale. La Corte costituzionale non ha riaperto la procedura.
La Corte europea dei diritti dell'uomo estende i diritti ai debitori
Mr. Milhau ha presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, denunciando una violazione dei suoi diritti di proprietà, di cui all'articolo 1 del protocollo I della Convenzione, violazione avvenuta quando i giudici francesi espropriarono la villa. Nella sua sentenza del 10 luglio la Corte ha distinto tra la decisione di una controversia e la liquidazione dei danni, sostenendo che la prima è ben all'interno delle competenze dei giudici nazionali, ma che stabilire le modalità della seconda, quando ci sono più opzioni, è un diritto del debitore.
I giudici hanno criticato i tribunali francesi per non aver considerato la capacità e la ribadita disponibilità del signor Milhau di risarcire la sua ex-moglie monetariamente. Infatti il signor Milhau aveva offerto in contanti, per compensare D.P., quanto da lei richiesto, ma i giudici di merito non hanno considerato l'offerta.
La Corte di Strasburgo ha inoltre osservato che la norma francese che regola i procedimenti di divorzio - l'articolo 275 del codice civile - consente di pagare i debiti usando gli immobili al fine di accelerare i procedimenti e facilitare la soddisfazione dei crediti finanziari. Pertanto l'offerta del signor Milhau di pagare tutte le richieste di risarcimento in euro era l'opzione più veloce per raggiungere l'obiettivo dell'articolo 275, mentre impedirlo significava andare contro l'obiettivo stesso della legge. La Corte ha inoltre rilevato che la decisione dalla Corte Costituzionale francese del 2011 ha indicato che la proprietà doveva essere usata per liquidare i debiti solo quando la compensazione monetaria era impossibile per il debitore.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la Francia non aveva bilanciato propriamente l'interesse generale dello Stato e gli interessi delle persone coinvolte nel caso. Mr. Milhau, con la sottrazione dei suoi immobili, è stato costretto a sopportare un onere ingiusto e la Corte gli ha assegnato 10.000 € di danni.
In questo caso la Corte ha, in modo molto interessante, esteso le disposizioni del diritto alla proprietà alla materia del recupero e del pagamento dei debiti, sottolineando che il debitore, quando possibile, ha il diritto di scegliere la forma in cui vuole pagare un debito.
Dominika Bychawska-Siniarska
Articolo originariamente pubblicato nell'appendice "Avvocato" di "Dziennik Gazeta Prawna"