Il testo integrale della dichiarazione:
Gentile signor Presidente,
Il 19 luglio 2019 il parlamento polacco ha adottato un emendamento del codice di procedura penale (CPP). Secondo gli autori dell'emendamento, la sua adozione era giustificata dalla necessità di accelerare i procedimenti penali e garantire che i casi penali venissero trattati entro un termine ragionevole. Tuttavia, il contenuto dell'emendamento solleva seri dubbi sulla sua compatibilità con le norme giuridiche internazionali, in quanto consentirà alle autorità pubbliche di privare arbitrariamente i cittadini della loro libertà e del loro diritto di presentare ricorso contro le loro condanne. Limiterà inoltre la possibilità del diritto di difesa. In qualità di membri della JUSTICIA European Rights Network, scriviamo una lettera per esprimere la nostra preoccupazione su questi cambiamenti.
In base all'emendamento, i pubblici ministeri avranno l'ultima parola in alcuni casi riguardanti la custodia cautelare. Se il tribunale decide di revocare la detenzione preventiva e concedere la libertà provvisoria su cauzione, i pubblici ministeri avranno il diritto di presentare un'obiezione, costringendo così il tribunale a sospendere l'esecuzione della sentenza. Finora, la decisione di modificare tale misura era di esclusiva competenza del tribunale.
Questi cambiamenti vanno ad aggiungersi alle preoccupazioni espresse in precedenza, riguardanti la tendenza delle autorità polacche ad aumentare i poteri dei pubblici ministeri a scapito dell'indipendenza della magistratura, violando il principio della parità delle armi nei procedimenti penali ed esponendo le persone al rischio di violazioni dei diritti umani. Se la decisione finale sulla privazione della libertà non è presa esclusivamente da un tribunale indipendente, tali disposizioni possono comportare sia una privazione illegale della libertà personale sia la violazione dell'Articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, l'emendamento consentirà ai tribunali di appello di condannare le persone che hanno subito un procedimento penale nei loro confronti, finiti in un tribunale di primo grado con sospensione condizionale. Inoltre, la CPP modificata non offrirà a queste persone la possibilità di presentare ricorso contro le loro condanne. Di conseguenza, le disposizioni violeranno l'Articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché dell'Articolo 14, paragrafo 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Infine in casi particolari, l'emendamento consentirà ai tribunali penali di condurre un procedimento probatorio senza la presenza dell'imputato o del difensore, anche quando la loro presenza è giustificata. Allo stesso tempo, l'emendamento non fornisce agli imputati alcun rimedio efficace per costringere il tribunale a condurre nuovamente il procedimento probatorio. I tribunali saranno obbligati a farlo, solo se l'imputato prova che il modo di assunzione delle prove ha violato le loro garanzie procedurali, in particolare il loro diritto alla difesa. Di conseguenza, la disposizione solleva gravi preoccupazioni circa la sua conformità con le norme in materia di diritti umani.
La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha ripetutamente chiarito che il diritto di essere presente durante il procedimento penale è un elemento essenziale del diritto a un processo equo. Secondo la CEDU, il dovere di garantire il diritto ad un imputato penale di essere presente in aula è uno dei requisiti essenziali dell'Articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Se non sono presenti, è difficile capire come gli imputati possano esercitare i diritti specifici di cui all'Articolo 6, in particolare il diritto di difendersi di persona e di far interrogare o esaminare i testimoni.
Una garanzia analoga potrebbe essere trovata anche nella direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa al rafforzamento di taluni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di essere presenti nei procedimenti penali. Ai sensi dell'Articolo 8, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a garantire che indagati e imputati hanno il diritto di assistere ai loro processi. Inoltre, un processo può essere tenuto in loro assenza, solo se sono stati informati a tempo debito del processo e delle conseguenze della loro mancata presenza e se sono rappresentati da un avvocato incaricato.
La JUSTICIA European Rights Network ritiene che nessuna delle soluzioni adottate nell'emendamento possa essere conciliata con i requisiti del diritto a un processo equo. La JUSTICIA invita il presidente della Polonia a chiedere una revisione di tali disposizioni da parte della Corte costituzionale o a porre il veto all’emendamento proposto.
Membri della JUSTICIA European Rights Network
I membri della JUSTICIA European Rights Network sono: Open Society Justice Initiative, Ludwig Boltzmann Institute, Bulgarian Helsinki Committee, Croatian Law Center, Civil Rights Defenders, Res Publica, Hungarian Helsinki Committee, Greek Helsinki Monitor, Irish Council for Civil Liberties, Czech League of Human Rights, Statewatch, Human Rights Centre, KISA, Antigone, Human Rights Monitoring Institute, Netherlands Helsinki Committee, Helsinki Committee, Helsinki Foundation for Human Rights, APADOR, The Peace Institute, Rights International Spain.