Technologie e Diritti

Le opinioni sono espressione della libertà di parola e contribuiscono al dibattito pubblico, ha affermato la CEDU

La CEDU, pur ammettendo che proteggere i candidati a cariche pubbliche da diffamazioni e calunnie sia un obiettivo legittimo, ritiene che costoro possano subire critiche severe, e che le opinioni su di loro siano esercizio della libertà di espressione.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Durante la campagna elettorale per la carica di sindaco ad Amöneburg in Germania, nel maggio del 2005, il signor Ulrich Brosa ha distribuito dei volantini invitando la gente a non votare per F.G., il principale candidato, che ricopriva in quel momento anche un incarico in consiglio comunale. I volantini affermavano che F.G. fosse in stretto rapporto con il movimento neo-nazista e sostenesse le loro attività . Il signor Brosa ha anche sottolineato, in un articolo da lui scritto, la risposta data da F.G., che negava la sua associazione con eventuali gruppi di estrema destra.

A seguito di un'azione legale di F.G. contro il signor Brosa, un tribunale locale ha vietato la distribuzione dei volantini e di ogni altra forma di comunicazione che sostenesse che F.G. fosse un sostenitore del gruppo neo-nazista. Nell'agosto del 2005 il tribunale ha infatti ritenuto che il signor Brosa avesse leso gli interessi di F.G., senza peraltro fornire prove sufficienti della fondatezza delle sue affermazioni. Al signor Brosa è stato pertanto impedito di esercitare il suo diritto alla libertà di parola nel caso in questione.

Il signor Brosa si è così rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando una violazione dell'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione), che si sarebbe verificata quando gli è stata impedita la pubblicazione e la distribuzione di informazioni su uno dei candidati alle elezioni locali (F.G.) durante la campagna elettorale.

La Corte europea, applicando un criterio di proporzionalità in tre passaggi, è giunta alla conclusione che il divieto di diffusione di informazioni riguardanti F.G. abbia costituito una violazione della libertà di parola. La Corte ha convenuto tuttavia che le ragioni della violazione - proteggere la reputazione di un candidato - fossero legittime.

Per quanto riguarda la questione se fosse necessario limitare la libertà di parola in uno stato democratico come la Germania, i giudici hanno ritenuto che il signor Brosa, distribuendo i suoi volantini, avesse contribuito al dibattito pubblico sulle affiliazioni politiche del candidato in questione. Inoltre, i volantini riguardavano una persona che ricopriva una carica pubblica, essendo sia consigliere comunale che candidato alle elezioni locali. E le persone in questa situazione, secondo la Corte europea, possono subire più critiche di altre, inclusi i volantini distribuiti durante la campagna elettorale, volti ad informare i cittadini di Amöneburg sul principale candidato alla poltrona di sindaco.

La Corte ha poi dissentito dal parere dei giudici tedeschi sulla questione se i volantini del signor Brosa presentassero fatti anziché opinioni. L'organizzazione neo-nazista citata dai volantini è sotto costante monitoraggio da parte della polizia tedesca a causa delle sue attività ed è da tempo oggetto di un dibattito pubblico. Al tempo stesso il termine "neo-nazista" utilizzato dall'autore è abbastanza ampio da essere interpretato in modo diverso, in base all'esperienza personale dei lettori. SI tratta dunque dell'espressione di una opinione, che non dovrebbe mai avere bisogno di essere dimostrata davanti ad un tribunale. I giudici tedeschi hanno dunque sbagliato a chiedere al signor Brosa di fornire prova della sua dichiarazione. La Corte ha applicato un ragionamento analogo per la dichiarazione, fatta sempre nei volantini, secondo cui il politico "proteggeva" i membri dell'organizzazione. Anche questa doveva essere considerata come una opinione, basata peraltro su fatti - in particolare la lettera di risposta scritta da F.G. e citata nell'articolo del signor Brosa.

La Corte ha ritenuto che il dibattito pre-elettorale, così come le dichiarazioni fatte al suo interno, richiedano una protezione particolare. I giudici tedeschi che hanno dato priorità alla tutela della reputazione di F.G. hanno dunque violato l'articolo 10 della Convenzione.

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