F.V. vive in Italia da 10 anni, da quando ha lasciato l'Albania insieme al marito. Ha due figli che stanno frequentando con buoni risultati la scuola primaria. Circa tre anni fa, il padre dei bambini se ne è andato ed ora non contribuisce più al loro mantenimento. F.V. lavora e accudisce i figli grazie all'aiuto della sorella, arrivata in Italia con F.V. e con il fratello.
F.V. e i suoi fratelli parlano perfettamente italiano e sono ben integrati e radicati in Italia.
La polizia di Roma si rifiuta di concedere un permesso di soggiorno
Nonostante questo, la Questura di Roma si è rifiutata di concedere alla donna un permesso di soggiorno per motivi familiari. Con l'aiuto dei suoi avvocati, Mario Angelelli e Cosimo Alvaro di Progetto Diritti, F.V. ha presentato un ricorso contro questa misura in quanto viola il diritto all'unità familiare. Il marito di F.V. ha un permesso di soggiorno per lavoro e i suoi figli hanno un permesso di soggiorno per motivi familiari. Lei è riuscita a produrre una certificazione sull'idoneità dell'alloggio in cui vive con i suoi figli, ma non è riuscita a fornire prove del suo reddito, in quanto il marito ha abbandonato la famiglia e probabilmente anche l'Italia.
Il giudice: legami stabili in Italia, sì al permesso di soggiorno per motivi umanitari
Il giudice Cristina Ciavattone del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione specializzata sui Diritti della Persona ed Immigrazione – ha rifiutato di concedere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, ma ha accettato la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel far questo, il giudice ha tenuto conto della situazione familiare di F.V. come previsto dall'articolo 8 della CEDU, che prescrive il diritto all'unità familiare, in caso di legami personali e familiari particolarmente significativi per via della loro durata e stabilità nel tempo.
Non concedere il permesso di soggiorno sarebbe pregiudizievole per lo sviluppo dei bambini
Il tribunale ha stabilito che “la misura contestata – si legge nell'ordinanza – non teneva conto dell'esistenza di legami familiari in Italia da parte della ricorrente, dove i due figli minori – che, al momento, non hanno legami con il padre – risiedono legalmente.” “La ricorrente è quindi l'unico genitore a prendersi cura dei figli... minori, che, nel caso di allontanamento della madre, dovrebbero interrompere bruscamente il loro positivo percorso di integrazione... con conseguenze certamente pregiudizievoli per il loro sviluppo.” Il tribunale ha ritenuto di dover tener conto dell'integrazione di F.V. in Italia e dell'assenza di legami nel paese di origine nel decidere se concedere o meno un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Ora che il decreto sulla sicurezza e l'immigrazione è entrato in vigore, casi come questi, in cui il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie viene usato per porre rimedio a una situazione di oggettiva ingiustizia, non saranno più possibili.