La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) ha affermato che questo richiede che vi siano indagini efficaci, in grado di condurre all'identificazione e, se è il caso, alla punizione dei responsabili.
L'importanza dei numeri di identificazione della polizia
Gli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa sono più volte giunti alla conclusione che i tribunali spagnoli non sono riusciti a svolgere indagini efficaci sulle denunce di maltrattamenti, e hanno rimarcato il fatto che le autorità non si impegnano a sufficienza per perseguire i presunti colpevoli e che tale pratica favorisce una cultura dell'impunità. In ben nove casi negli ultimi 13 anni, la Corte EDU ha rilevato che la Spagna ha violato CEDU poiché i tribunali spagnoli non avevano svolto indagini efficaci in merito a denunce di tortura o maltrattamenti. Il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e il Comitato contro la Tortura, nella loro veste giurisdizionale, hanno anche concluso che in cinque casi le autorità giudiziarie spagnole non hanno svolto indagini efficaci sulle accuse di tortura o maltrattamenti.
Se gli Stati sono tenuti a svolgere indagini ufficiali ed efficaci, ne deriva l'obbligo di garantire che i funzionari delle forze dell'ordine siano chiaramente e visibilmente identificati in tutte le circostanze nell'esercizio delle loro funzioni.L'identificazione delle forze dell'ordine è una salvaguardia essenziale per prevenire adeguatamente la tortura e i maltrattamenti e una cultura dell'impunità.
Il caso della signora Lopez Martinez è rappresentativo della sistematica incapacità della Spagna di condurre indagini approfondite, adeguate ed efficaci in merito alle accuse di tortura e maltrattamenti. Per questo motivo Rights International Spain, membro di Liberties, ha presentato un parere alla Corte EDU per affrontare questo problema sostenendo l'obbligo per i funzionari delle forze dell'ordine di essere chiaramente identificabili come misura essenziale per prevenire la tortura e i maltrattamenti.
Il contesto del caso
Il 29 settembre 2012, Lopez Martinez si trovava in un bar dopo aver partecipato a una manifestazione. Agenti antisommossa sarebbero entrati nel bar e l'avrebbero portata via dal locale. La ricorrente sostiene di essere stata picchiata e umiliata da quegli agenti lungo la strada. Afferma inoltre che, pur avendo denunciato il suo maltrattamento, non è mai stata condotta alcuna indagine efficace e il caso è stato chiuso perché non è stata in grado di identificare gli agenti.
Avendo ricevuto numerose denunce riguardanti la difficoltà di leggere i numeri di identificazione degli agenti di polizia (perché non venivano indossati, o venivano nascosti, capovolti oppure erano troppo distanti) il Difensore civico ha aperto un'indagine e inoltrato numerose raccomandazioni affinché vengano aumentate le dimensioni del badge e dei numeri di identificazione e affinché il badge venga posizionato in diverse parti dell'uniforme di modo che sia sempre visibile.
Il problema rimane
Il Ministero degli Interni ha riconosciuto che gli agenti antisommossa non erano stati adeguatamente identificati perché in alcune circostanze sono tenuti a indossare indumenti protettivi, come giubbotti anti-trauma o antiproiettile, a cui il numero identificativo o il distintivo non può essere attaccato. Poiché questi giubbotti sono indossati sopra l'uniforme, il numero di identificazione e il badge sono quindi coperti e non visibili.
Il Ministero ha quindi introdotto delle modifiche, creando un numero ad alta visibilità specifico per la polizia anti-sommossa da indossare attaccato alla parte posteriore dei giubbotti. Nonostante questo cambiamento, tuttavia, il difensore civico spagnolo continua a ricevere reclami su problemi di identificazione della polizia. Ciò significa che il sistema è ancora inefficace e il problema non è ancora stato risolto. Rights International Spain auspica che la Corte di Strasburgo riconosca che un adeguato sistema di identificazione dei membri delle forze dell'ordine è un elemento essenziale del sistema di protezione previsto dall'articolo 3 della CEDU.