Il Tribunale Supremo Amministrativo della Bulgaria ha rovesciato la decisione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza di non fornire al Bulgarian Helsinki Committee le statistiche sull'utilizzo dei mezzi speciali di intelligence.
L'Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale (SANS) si è rifiutata di fornire informazioni non per via della loro segretezza, ma perché “queste informazioni semplicemente non esisterebbero.” Il rifiuto è stato poi confermato dal Tribunale Amministrativo della città di Sofia, ma il Tribunale Supremo Amministrativo della Bulgaria ha ritenuto scorretta tale decisione.
Informazioni riservate
Nel 2014 BHC aveva richiesto informazioni al SANS ai sensi della Legge sull'Accesso alle Informazioni Pubbliche. L'organizzazione voleva sapere quante richieste di utilizzo dei mezzi speciali di intelligence (SIM) fossero state fatte dal SANS nel 2013, quante di queste richieste fossero state approvate dal tribunale e il numero di persone autorizzate ad usare i SIM.
Per decisione del suo presidente, l'Agenzia di Stato per la Sicurezza aveva respinto la richiesta in base al pretesto che distribuire questa informazione è vietato.
SANS afferma che le informazioni rientrano nella voce 25 dell'elenco delle categorie di informazioni sottoposte al segreto ufficiale: “Informazioni sul coordinamento e l'interazione con i rappresentanti del giudiziario nella realizzazione di attività di ispezione.”
Secondo BHC, non ci sono basi legali per classificare le informazioni statistiche riservate. Non esiste un interesse protetto giuridicamente che sarebbe danneggiato o minacciato dalla loro rivelazione. Inoltre, la presunta classificazione di informazioni dovrebbe essere fondata su un ordine accessibile al pubblico, ma non è così.
Obbligo di divulgazione
Quindi il rifiuto da parte del SANS è ingiustificato e non specifica i motivi per chiedere il segreto. BHC ha anche fatto riferimento alla Convenzione Europea sui Diritti Umani, che difende il diritto delle organizzazioni pubbliche di controllo di avere accesso alle informazioni per informare l'opinione pubblica.
A novembre il Tribunale Supremo Amministrativo della Bulgaria ha rovesciato le decisioni del tribunale amministrativo e del SANS, perché la domanda di accesso alle informazioni pubbliche non riguarda l'attività operativa del SANS, ma soltanto i suoi risultati. Le statistiche richieste non sono informazioni confidenziali, ha dichiarato il tribunale, e la loro rivelazione non compromette i segreti di stato.