I lavoratori assunti da un altro stato UE soltanto per poche ore a settimana sono soggetti alle leggi sulla sicurezza sociale di quello stato, è quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E' così anche quando, per il fatto di svolgere attività marginali, queste persone non sono assicurate in quel paese. Tuttavia, sotto certe condizioni, lo stato di residenza può continuare a pagare la pensione e i benefici sociali. Secondo la Corte di Giustizia, i frontalieri con piccoli lavori in un altro stato membro non restano quindi senza protezione.
Quesiti alla Corte di Giustizia
Una persona che vive in uno stato membro A ma lavora in uno stato membro B per poche ore a settimana è soggetta al regime di sicurezza sociale dello stato di residenza A o dello stato che assume B? Tale questione è stata portata di fronte alla Corte d'Appello Olandese, che l'ha trasmessa alla Corte di Giustizia. Il caso riguardava tre persone olandesi che lavoravano in Germania per poche ore a settimana (in questo caso come parrucchieri e commessi in un negozio di abbigliamento sulla base di contratti a chiamata). In Germania queste attività non danno il diritto ai sussidi familiari o alle pensioni di anzianità. Tuttavia, queste persone non avrebbero potuto accedere ai sussidi familiari o alle pensioni di anzianità neanche in Olanda, dove la responsabilità ricade sullo stato che assume (in questo caso la Germania)
Sentenza della Corte di Giustizia
Nella sua decisione del 23 aprile, la Corte di Giustizia ha chiarito la situazione affermando che, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/71, i lavoratori che sono assunti nel territorio di un altro stato membro per pochi giorni al mese sono soggetti alla legislazione sulla sicurezza sociale di quello stato.
Comunque, nel caso in cui le leggi dello stato che assume non consentano a tutti i lavoratori di essere coperti dal regime di sicurezza sociale di quello stato per quanto concerne la titolarità dei sussidi familiari e le pensioni di anzianità, la legge europea non preclude ai lavoratori migranti di essere titolari di sussidi familiari e pensioni di anzianità nel loro stato di residenza. In questo caso è richiesto il possesso delle condizioni soggettive per ottenere tali benefici nell'ambito della legislazione dello stato di residenza e non deve esserci sovrapposizione di sussidi familiari dello stesso tipo.
Autore: Huub Verbaten