Il Tribunale supremo polacco ha stabilito che il licenziamento di Piotr Janowicz, dalla sua posizione di insegnante di religione, storia e educazione civica era illegittimo e violava la sua tutela sindacale. La decisione, annunciata il 3 luglio 2019, ha confermato la decisione dei tribunali d'appello e la sua reintegrazione nella posizione di insegnante.
Janowicz, ex insegnante di religione in Polonia, da un paio d'anni insegnava anche storia e educazione civica. Nel 2014, durante il suo ultimo anno di servizio, Janowicz si è occupato quasi interamente dell'insegnamento della storia. Allo stesso tempo, gli è stata concessa una tutela sindacale speciale, che impediva il suo licenziamento senza l'approvazione del sindacato.
Nessun permesso di insegnare religione
Su richiesta del preside della scuola, un vescovo ha revocato il permesso ufficiale di Janowicz di insegnare religione presso l'istituto. L'amministrazione scolastica ha poi sostenuto che, in conformità con le disposizioni dello Statuto dell'insegnante, la revoca del permesso di insegnare religione obbligava l'insegnante a cessare il suo impiego, indipendentemente dalla tutela sindacale di cui godeva.
Il processo ed il tribunale d'appello hanno entrambi ritenuto che il licenziamento di Janowicz fosse illegittimo. I tribunali hanno ritenuto che l'amministrazione scolastica avesse approfittato di una speciale e semplificata procedura di licenziamento per gli insegnanti di religione, al fine di privare l'insegnante della tutela sindacale e di porre fine al suo impiego.
Il Tribunale regionale di Poznań ha stabilito che Piotr Janowicz avrebbe dovuto essere reintegrato nella carica di insegnante di storia, perché il suo licenziamento violava una serie di leggi che regolavano la cessazione del contratto di lavoro, comprese le relative disposizioni della Carta dell'insegnante, e gli concedeva una retribuzione per tutto il periodo in cui era stato senza lavoro.
Decisione del Tribunale Supremo
La scuola ha contestato la sentenza del tribunale di Poznań, presentando ricorso in cassazione al Tribunale Supremo. Il Tribunale Supremo ha respinto il ricorso.
Su richiesta del membro di Liberties, Fondazione Helsinki per i diritti umani, Janowicz era stato rappresentato pro bono dagli avvocati Piotr Kryczek e Weronika Papucewicz, dello studio Chajec, Don-Siemion & Żyto. È stato inoltre assistito da Justyna Klimek, consulente legale apprendista presso la Bartoszewska Binkowski. L'HFHR ha presentato una breve amicus curiae al tribunale regionale di Poznań.
"Il Tribunale Supremo ha stabilito che Piotr Janowicz aveva di fatto ottenuto il doppio status di insegnante nominato. Da un lato, era un insegnante di religione, e dall'altro, a seguito del pieno incarico di insegnamento di storia e di educazione civica e del rispetto delle condizioni previste dalla Carta dell'insegnante, divenne anche insegnante nominato di altre materie. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che il sig. Janowicz è stato opportunamente reintegrato nella carica di insegnante di storia, in quanto aveva anche diritto a una speciale tutela sindacale contro la cessazione del suo contratto di lavoro", ha affermato il sig. Kryczek.
"I tribunali di ogni grado hanno disapprovato l'uso della procedura semplificata di licenziamento degli insegnanti di religione, che ignora la speciale protezione accordata agli iscritti al sindacato, perché Janowicz ha acquisito la sua posizione di insegnante di altre materie, non solo di religione. Si ritiene che la scuola abbia agito in malafede. Tuttavia, rimane ancora un'interpretazione del diritto, che priva gli insegnanti di religione di una speciale protezione della stabilità del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il loro impiego, gli insegnanti di religione dovrebbero essere trattati allo stesso modo di tutti gli altri insegnanti", ha spiegato Jarosław Jagura, un avvocato che lavora per l'HFHR.