Nonostante l'Unione Europea abbia implementato le leggi sull'immigrazione dei cittadini di paesi terzi nel 2003, l'applicazione e l'omologazione delle procedure per l'immigrazione nei vari paesi restano problematiche. Una delle questioni principali, che la Commissione Europea sta cercando di affrontare, riguarda il fatto che i singoli stati membri dell'UE interpretano e applicano diversamente le leggi che si basano sulle direttive europee. Al momento, la Commissione sta realizzando una consultazione sulle linee guida volte a standardizzare le prassi a questo proposito. La Fondazione Helsinki per i Diritti Umani partecipa a tale consultazione.
"Riteniamo che le linee guida oggetto della consultazione contengano una definizione di famiglia troppo stretta," ha affermato Małgorzata Jaźwińska, avvocato presso HFHR. "Questo significa, per esempio, che uno straniero non possa compilare una richiesta di permanenza temporanea per i membri adulti della sua famiglia, per esempio la madre, il padre o i nonni."
L'esperienza di HFHR ha dimostrato che persone che potrebbero esercitare il diritto al ricongiungimento familiare rinunciano per ragioni culturali. "Loro non possono riunire l'intera famiglia se qualcuno dei loro figli ha raggiunto la maggiore età," ha spiegato Jaźwińska. "Quindi, i genitori spesso si trovano a dover scegliere tra i loro figli o tra figli e coniuge."
In una situazione in cui un certo numero di stati consente soltanto il ricongiungimento dei genitori con figli minori, è importante intervenire subito ed efficacemente. Altrimenti, l'eccessiva durata delle procedure messe in atto dalle autorità rischia di privare il minore del diritto a riunirsi con la sua famiglia, se questi raggiunge la maggiore età prima che il procedimento sia completato.
"Un altro problema incontrato dagli stranieri che vogliono ricorrere alla procedura di ricongiungimento familiare è la necessità di disporre di tutti i documenti nel paese in cui la richiesta viene fatta," ha affermato Jaźwińska. HFHR ha proposto di consentire agli stranieri di presentare i documenti sia nel paese di destinazione in cui il membro della famiglia già si trova, sia nelle istituzioni diplomatiche e consolari del paese di provenienza.
Nello stesso tempo, HFHR ha avallato l'interpretazione della Commissione rispetto alla necessità che il membro della famiglia che fa richiesta per il ricongiungimento disponga di risorse stabili e regolari. Secondo la Commissione, tali risorse possono includere non soltanto un reddito regolare, ma anche mezzi privati precedentemente accumulati dallo straniero, come specificato nelle legislazioni nazionali.
Secondo i dati dell'Ufficio Immigrazione, soltanto tre stranieri con status di rifugiato o con protezione sussidiaria hanno fatto richiesta di ricongiungimento nel 2012, mentre non ci sono state richieste nel 2013 e una sola nel 2014.