Stichting Ostade Blade è un'organizzazione con sede ad Amsterdam che pubblica la rivista bimensile Ravage. A seguito di tre attentati dinamitardi ad una sezione della società chimica BASF tra il 1995 e il 1996, i redattori della rivista avevano pubblicato un comunicato stampa in cui rivelavano che la rivista aveva ricevuto una lettera da parte dell'organizzazione che rivendicava gli attentati. La redazione aveva inoltre annunciato che l'elenco dei responsabili dell'attacco, appartenenti al Fronte di Liberazione della Terra (Heart Liberation Front – ELF), sarebbe stato reso noto nel successivo numero della rivista.
Il giorno dopo l'annuncio dei redattori, i locali della sede della rivista sono stati perquisiti, a seguito del mandato di un giudice istruttore che informava i redattori che le autorità erano alla ricerca della lettera di ELF. I redattori hanno dichiarato che la lettera non si trovava sul posto, ma la perquisizione è continuata. La polizia, sotto la supervisione del giudice istruttore, ha prelevato vari computer e altro materiale. I computer sequestrati e altri oggetti sono stati restituiti alla rivista tre giorni dopo e in seguito l'editore ha dichiarato che la lettera era stata distrutta il giorno stesso in cui era arrivata.
L'editore e uno dei redattori hanno presentato una richiesta di risarcimento al tribunale olandese. Il giudice di grado inferiore ha respinto la domanda, ma nel settembre 2007 la Corte di Appello di Amsterdam ha riscontrato una parziale violazione dei diritti fondamentali ai sensi degli articoli 8 (diritto alla privacy) e 10 (libertà di espressione) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in relazione alla perquisizione effettuata per appurare collegamenti tra l'organizzazione che aveva rivendicato la responsabilità degli attentati e la rivista. Tuttavia, il giudice ha respinto le richieste di risarcimento.
L'editore ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in cui denuncia la violazione dell'articolo 10, che prevede la protezione delle fonti giornalistiche.
Effetto raggelante sulla libertà giornalistica
Nella sua decisione del maggio 2014, la Corte ha ritenuto che l'ordine di consegnare la lettera, seguito da una perquisizione dei locali della rivista per via del rifiuto della redazione, costituisce un'ingerenza nel diritto dell'editore di “ricevere e diffondere informazioni”, come sancito dall'articolo 10 della Convenzione. Nel valutare la proporzionalità dell'ingerenza, la Corte ha osservato che, secondo la giurisprudenza in materia, la redazione ha agito come “organismo di controllo pubblico” e che gli individui che hanno fornito l'informazione dovrebbero essere protetti.
Secondo il giudice precedente, la perquisizione nei locali della sede della rivista, che avrebbe potuto portare alla divulgazione delle fonti di informazione, era senza dubbio in contrasto con l'articolo 10 della Convenzione (vedi, tra gli altri, il caso Sanoma Uitgevers B.V. vs Holandii). L'intervento avrebbe potuto avere infatti un effetto raggelante sull'esercizio della libertà di espressione dei media. Non ne consegue, tuttavia, che qualunque individuo che venga utilizzato da un giornalista per ottenere delle informazioni costituisca una “fonte” nel senso legale del termine. La Corte ha rilevato che, nella fattispecie, l'informatore della rivista non era stato motivato dalla volontà di fornire informazioni che il pubblico avrebbe il diritto di conoscere. Al contrario, il suo scopo attraverso la ricerca di pubblicità tramite la rivista era di assumere l'anonimato al fine di eludere la propria responsabilità penale.
Considerato questo, la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, non si è trattato della protezione di una fonte in senso tradizionale. Pertanto, non è possibile applicare le norme richiamate dalla giurisprudenza citata. Inoltre, l'editore non è stato in grado di dimostrare come la perquisizione abbia compromesso la riservatezza delle informazioni custodite dai redattori della rivista. Per questi motivi la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.