Jean-Hugues Matelly è un ufficiale della polizia, che lavora nella gestione contabile della Gendarmerie della Piccardia, Francia. Nell'aprile del 2007, è stato creato un forum sul web intitolato "Polizia e Cittadini“ (Gendarmes et citoyens). Il forum era adeguatamente amministrato e moderato e costituiva uno spazio in cui poliziotti e cittadini potevano esprimere e scambiare le proprie opinioni. Verso la fine di marzo del 2008, si è costituita l'associazione "Forum poliziotti e cittadini" (Forum gendarmes et citoyens), per dare una cornice legale a questo forum; il signor Matelly ne è stato un membro fondatore e vice-presidente. Alcuni civili e poliziotti in pensione o in servizio sono entrati a far parte dell'associazione come membri ed alcuni sedevano nel consiglio di amministrazione.
Simile ad un sindacato?
Un mese dopo la costituzione dell'associazione, il signor Matelly ha informato il direttore generale della Polizia Nazionale che l'associazione era stata creata e che il suo scopo principale era la comunicazione. Il direttore ha ordinato al signor Matelly e agli altri poliziotti in servizio che erano membri dell'associazione di dimettersi immediatamente. Ha considerato l'associazione come un'organizzazione simile ad un sindacato, la cui affiliazione è proibita dal Codice Militare, soprattutto in considerazione del fatto che uno degli obiettivi dell'associazione era “tutelare la condizione patrimoniale e non-patrimoniale dei poliziotti.”
Il signor Matelly lo ha informato che l'associazione era disposta a modificare i riferimenti ambigui. Nonostante tali riferimenti siano stati rimossi, il signor Matelly ha lasciato l'associazione a metà del 2008. All'inizio del 2010, il Consiglio di Stato ha respinto una domanda di controllo di costituzionalità dell'ordine di dimissioni inviato al signor Matelly e ad altri poliziotti che erano membri dell'associazione.
Il signor Matelly ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, sostenendo la violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) e dell'articolo 11 (libertà di assemblea e associazione) della Convenzione sui Diritti Umani.
Le forze armate esigono disciplina
La sentenza (in francese) della Corte del 2 ottobre 2014 ha esaminato il ricorso esclusivamente dalla prospettiva dell'articolo 11 della Convenzione, che prevede la libertà di associazione, di cui la libertà dei sindacati è una componente. La Corte ha sottolineato che le disposizioni dell'articolo 11 non escludono alcuna occupazione o ruolo dal relativo obiettivo; semplicemente stabiliscono, in particolare rispetto ai membri delle forze armate, che “restrizioni legali” potrebbero essere imposte agli stati. La corte ha ripetuto che quelle “restrizioni legali” vanno interpretate in senso stretto e limitate all'”esercizio” dei diritti in questione, e non devono indebolire l'essenza del diritto ad organizzarsi.
Relativamente al caso del signor Matelly, la corte ha ritenuto che l'ordine di dimettersi dalla partecipazione all'associazione “Forum Poliziotti e Cittadini” è stato imposto sulla base del Codice Militare, che distingue tra partecipazione alle associazioni ordinarie, che è autorizzata, e partecipazione ai gruppi professionali, che è vietata. In più, il Consiglio di Stato ha ritenuto che un'associazione volta alla tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del personale militare appartenga alla seconda categoria e che il regolamento che proibisce l'adesione a gruppi professionali è volto a preservare l'ordine e la disciplina necessari nel campo delle forze armate.
Divieto generalizzato illegale
La Corte ha inoltre valutato se l'interferenza con la libertà di associazione abbia avuto luogo. Essa ha rilevato che se lo stato francese prevede corpi e procedure speciali per tener conto degli interessi del personale militare, ciononostante queste istituzioni non escludono il diritto di associazione del personale militare, una libertà che include il diritto a costituire dei sindacati e aderirvi. L'ordine al signor Matelly di dimettersi dall'associazione è stato emesso esclusivamente sulla base di un'interpretazione piuttosto allargata degli obiettivi dell'associazione (secondo la quale essa avrebbe le caratteristiche di un sindacato). In più, le autorità non hanno preso in considerazione la volontà del signor Matelly di ottemperare ai suoi obblighi modificando il protocollo dell'associazione.
In conclusione, la corte ha stabilito che l'ingerenza con i diritti del signor Matelly è avvenuta. Considerando la decisione delle autorità di stabilire un divieto assoluto per il personale militare di aderire a gruppi professionali che potrebbero essere del tutto simili ad un sindacato, la corte ha ritenuto che tale divieto generalizzato di costituire un'associazione o aderirvi abbia violato la sostanza della libertà di associazione e quindi l'articolo 11. Poiché il ricorrente non ha fatto richiesta di risarcimento, la corte non lo ha ordinato.
In 19 dei 42 stati del Consiglio d'Europa con corpi militari, la libertà di associazione per il personale militare non è garantita. A seguito della sentenza Matelly, tutti questi stati dovrebbero introdurre una modifica legislativa per assicurare la conformità alla Convenzione e prevenire simili violazioni in futuro.